Art. 4.

      1. L'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4 - (Coordinamento con la disciplina generale sul collocamento obbligatorio). - 1. I lavoratori minorati della vista assunti ai sensi della presente legge sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
      2.
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima legge, gli uffici competenti di cui all'articolo 6 della predetta legge, in caso di chiamata numerica, devono avviare al lavoro i lavoratori minorati della vista abilitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge nell'ordine di iscrizione nella graduatoria unica provinciale di cui all'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 68 del 1999.
      3.
In caso di esaurimento o di incompletezza del ruolo organico, i datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un centralinista od operatore della comunicazione minorato della vista iscritto al relativo all'albo professionale anche in soprannumero, fino al verificarsi della prima vacanza utile».